ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
dei Comuni di Castellalto e
Canzano
64020 CASTELLALTO (TE)
via del Municipio,1 Tel. Fax.0861-320114
Regolamento di Istituto
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/9/2000;
EMANA
il seguente regolamento:
SEZIONE
PRIMA
CAPO I
ORGANI COLLEGIALI
Art.
1
Convocazione
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art.
2
Validità
sedute
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
Art.
3
Discussione
ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta.
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di
convocazione.
Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su proposta della G.E salvo che i componenti la giunta siano presenti.
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.
Art.
4
Diritto
di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art.
5
Dichiarazione
di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola
Art.
6
Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art.
7
Processo
verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).
Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
-essere redatti direttamente sul registro;
-se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
-se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
Art.
8
Surroga
di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
Art.
9
Programmazione
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di
realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art.
10
Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art.
11
Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art.
12
Norme
di funzionamento del Consiglio d’Istituto
1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.d.I.. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Cd.I.. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
10. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti
scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I..; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
17. I verbali sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni
dell'assenza.
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I.
con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla
maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni
consigliere giustifica le sue assenze attraverso
Art.
13
Norme
di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione
Scolastica
1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva nella composizione di legge, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3.
Art.
14
Norme
di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed
approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità e negli altri casi previsti.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
Art.
15
Norme
di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt.
438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art.
16
Norme
di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1. Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
CAPO II
DOCENTI
Art.
17
Indicazioni
sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al fiduciario di plesso. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona che è venuta a prelevarlo.
5. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo da inserire nel registro di classe e sul registro personale, gli indirizzi ed i numeri telefonici sono disponibili in segreteria.
6. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.
7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Se un docente deve eccezionalmente, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe.
12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
13. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita, ad eccezione della scuola dell’infanzia dove gli alunni che viaggiano con gli scuolabus saranno accompagnati dai collaboratori scolastici.
14. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle
tematiche della sicurezza.
15. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
16. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
17. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edifìcio scolastico accessibile agli alunni.
18. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza ed adoperarsi alla prevenzione adottando temporaneamente misure idonee.
19. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
20. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto
scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
21. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
23. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
24. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari, che saranno svolte .
25. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'Ufficio di Presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
26. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza.
27. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani....) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento.
Nell'eventualità che si verifichi un
infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice intervento
(disinfezione ecc...) oppure un malore, gli operatori scolastici, valutata la
gravità del caso, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
-
chiedere l'eventuale intervento del pronto soccorso o di un medico;
-
contattare telefonicamente la famiglia;
-
informare il capo d'Istituto (segreteria).
Di norma l'alunno dovrà essere accompagnato
al pronto soccorso da un genitore o familiare. In caso di non reperibilità di
quest'ultimo dovrà provvedere un operatore scolastico. E' da evitarsi, per
quanto possibile, che l'insegnante sia costretto ad abbandonare, anche
temporaneamente, la propria classe.
Per qualsiasi infortunio, anche di lieve
entità, occorre:
a) inoltrare denuncia alla compagnia
assicuratrice entro 3 giorni e nei dovuti termini all’INAIL a cura dell'Ufficio
di segreteria
b)
(a cura dell'insegnante)scrivere la relazione sull'infortunio entro tre giorni.
I modelli sono disponibili presso i coordinatori di plesso.
Nella relazione dovranno essere contenuti i
seguenti elementi:
- nome e cognome dell'infortunato classe e
scuola, - puntuale descrizione del fatto che ha determinato l'infortunio, -
giorno, luogo, ora in cui è avvenuto l'infortunio, - attività che si stava
svolgendo, - persone responsabili presenti ed eventuali testimoni, - entità
dell'infortunio e dichiarazione del medico.
c)
Invitare i genitori a recarsi presso
30. Gli operatori scolastici non sono
autorizzati a somministrare alcun medicinale agli alunni se non viene loro
espressamente richiesto dai genitori.
CAPO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art.
18
Doveri
del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
5. Collabora con i docenti.
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
CAPO IV
COLLABORATORI SCOLASTICI
Art.
19
Norme
di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
3. I collaboratori scolastici:
a) devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
b) sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
c) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
d) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
e) collaborano con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
f) favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
g) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
h) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
i) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
l) impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria
pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;
m) sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare
specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
n) evitano di parlare ad alta voce;
o) tengono i servizi igienici sempre decorosi e accessibili;
p) provvedono alla tenuta in ordine dei servizi, dei laboratori e degli spazi di pertinenza;
q) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
r) invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
s) prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto,
tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
t) sorvegliano l'uscita delle classi dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria.
Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.
6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver riordinato, quanto segue:
a. che tutte le luci siano spente;
b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
f. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
CAPO V
SICUREZZA
Art.
20
Norme
generali di comportamento del personale
1. Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai colleghi di lavoro;
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;
6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone;
7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione;
9. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;
11. Segnalare tempestivamente al fiduciario di plesso ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;
13. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
14. Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;
15. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
16. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
17. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
18. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;
20. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
21. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
22. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;
23.
Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di
24. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
26. L’osservanza degli obblighi previsti nel Regolamento di disciplina degli studenti.
CAPO VI
COMUNICAZIONI
Art.
21
Distribuzione
materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ...
4. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola;
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti Istituzionali;
c)
autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od
attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che
abbiano stipulato accordi di collaborazione con
Art.
22
Comunicazioni
docenti - genitori
1. Nell'orario di servizio mensile di ogni docente della scuola secondaria di 1° grado è prevista un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori.
2. Sono programmati annualmente incontri collettivi pomeridiani e individuali delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno. Saranno consegnate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e sarà data informazione su quelle bimestrali accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di recupero che l'alunno deve sostenere.
Art.
23
Informazione
sul Piano dell'offerta formativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi ed inserite sul Sito Internet dell’Istituto. Su richiesta dei genitori è possibile comunicarle via e-mail . In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti.
4. Il
Piano dell’Offerta Formativa ,
CAPO VII
USCITE DIDATTICHE
Art.
24
Generalità
1. L’intera gestione delle visite
guidate e dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale
e nella responsabilità degli Organi di autogoverno dell’Istituzione Scolastica.
Pertanto
2. Le iniziative in argomento possono essere – in linea di massima – ricondotte alle seguenti tipologie:
-viaggi di istruzione e visite d’integrazione culturale, finalizzate a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese, la partecipazione a manifestazioni culturali o concorsi, la visita a complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi di ciascun corso di studi;
-Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
-Viaggi connessi con attività sportive, che devono essere anch’essi di valenza formativa, anche sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche, settimane bianche nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale.
Art. 25
Definizioni
1. Sono considerate visite guidate le uscite,
le escursioni, le giornate ecologiche, … entro il limite territoriale della
Provincia e Province limitrofe.
2. Sono considerati viaggi d’istruzione tutte
le uscite oltre questo limite.
Art.
26
Progettazione
1. Tutte le iniziative devono essere comprese nella programmazione didattica della scuola e coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun segmento scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli alunni e alla loro piena integrazione scolastica e sociale.
2. Tutte le iniziative devono essere economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie e devono presentare ampie garanzie di sicurezza.
3. Le visite guidate, i viaggi di istruzione ed i viaggi connessi con le attività sportive hanno lo scopo di integrare la normale attività della scuola migliorando l’offerta formativa. Esse devono rientrare nella progettazione didattica ed educativa del collegio docenti, sia come occasione utile a favorire esperienze significativa per la formazione integrale della personalità degli studenti e per il loro arricchimento culturale, sia come momento di apertura verso realtà territoriali, ambientali e sociali diverse da quelle abituali.
4. Con congruo anticipo devono essere comunicate le date delle uscite in segreteria per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Art. 27
Organizzazione
1. Sul piano organizzativo, ogni uscita deve essere attentamente preparata con particolare riferimento a meta, itinerario, spesa da affrontare e mezzo di trasporto, acquisendo l’autorizzazione scritta dei Genitori e un documento di viaggio per ogni partecipante. Sul piano culturale e didattico essa va preparata dai docenti accompagnatori facendo uso di materiale illustrativo e di alcune modalità didattiche ordinarie e straordinarie: discussione, ricerche di approfondimento, intervento di esperti, … Ogni iniziativa deve essere illustrata ai genitori, al Consiglio di Interclasse e di Classe e sottoposta all’approvazione del Consiglio di Istituto. Ciò naturalmente non esclude che il Collegio dei Docenti sia chiamato a pronunciarsi o se ne renda promotore.
2. I viaggi di istruzione - attuati come parte integrante della programmazione didattica – vanno organizzati per classi, e pertanto, è da evitarne lo svolgimento ove non possa essere assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni che compongono la scolaresca.
3. Ai fini della vigilanza e della sicurezza dovranno essere garantiti non meno di 2 insegnanti accompagnatori per viaggio, 1 insegnante accompagnatore ogni 15 alunni circa, e l’insegnante di sostegno o suo sostituto nel caso sia presente un alunno portatore di handicap (quantomeno 1 insegnante ogni 2 alunni portatori di handicap) i quali provvederanno a sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità. Il buonsenso sarà regola di base per stabilire ulteriori necessità.
4. I Genitori Rappresentanti o loro sostituti, possono partecipare ai viaggi di istruzione ove il corpo docente ne faccia esplicita richiesta, previa acquisizione di garanzie assicurative in ordine a infortuni e responsabilità civile.
5. Deve essere evitata, con opportuni interventi del Capo di Istituto, l’esclusione di alunni per motivi economici.
Art.
28
Limiti
1. Nell’arco di un anno scolastico una classe
può effettuare un viaggio di istruzione e massimo tre visite guidate.
2. Le uscite non vanno programmate, per
ragioni di sicurezza, nelle giornate prefestive e nei periodi elettorali.
3. Ai sensi della C.M. 291/92 e segg.
ed in considerazione delle diverse età degli alunni di scuola materna, Primaria
e media e quindi del diverso grado di faticabilità degli stessi, il Consiglio
autorizzerà di norma i viaggi di istruzione secondo i seguenti criteri:
-la scuola dell’infanzia può effettuare le
uscite entro i Comuni di pertinenza dell’Istituto Comprensivo e per la durata
di un giorno;
-la scuola primaria può effettuare le uscite
entro
-la scuola secondaria di primo grado può
effettuare le uscite su tutto il territorio nazionale e relativamente alle
classi terze, per un arco di tempo superiore alla giornata.
4. Il Consiglio non accoglierà
richieste di iniziative che risultassero non rispondenti ai criteri indicati
nel presente Capo ed in linea con i suggerimenti operativi di cui alle C.M.
253/91, 291/92 e segg., ma soprattutto
alle reali esigenze didattiche della classe.
5. L’autorizzazione può essere anche data dal
Capo d’Istituto per progetti specifici previsti nel P.O.F. o per manifestazioni
e/o premiazioni che si esauriscono nell’ambito di una giornata.
CAPO VIII
GENITORI
Art.
29
Indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
b) stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
c) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;
d) partecipare con regolarità alle riunioni previste;
e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
g) sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
h) educare ad un comportamento corretto durante la mensa.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
Art.
30
Diritto
di Assemblea
1. I genitori, allo scopo di rendere veramente valido il concetto di "comunità educante" nel rapporto "scuola e famiglia", hanno il diritto-dovere di partecipare con responsabilità alle varie attività dell'Istituto ed eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio d' Istituto e nei Consigli di Classe.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono costituire un comitato, che ha la facoltà di convocare l'assemblea dei genitori. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento, che verrà inviato per conoscenza al Consiglio d'Istituto. L'assemblea ed il comitato dei genitori non sono organi deliberanti, ma possono delegare i loro rappresentanti nei consigli di classe e di istituto, a fornire suggerimenti, indicazioni, proposte su problemi scolastici al fine di un miglior funzionamento dell'Istituto.
3. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. Possono parteciparvi il Dirigente Scolastico e i docenti con diritto di parola.
Art.
31
Accesso
dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola Materna.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.
CAPO IX
MENSA
Art.
32
Norme
sul servizio mensa
1. Gli alunni che non usufruiscono, occasionalmente, del servizio mensa devono giustificare l’assenza sul libretto personale e devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto.
CAPO X
LABORATORI
Art.
33
Uso
dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente
Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
Art.
34
Sussidi
didattici
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
Art.
35
Diritto
d'autore
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Art.
36
Sala
e strutture audiovisive
La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente alla settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.
Art.
37
Uso
esterno della strumentazione tecnica
(macchine
fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.
Art.
38
Utilizzo
delle infrastrutture sportive dell'Istituto
1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari.
2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica.
Art.
39
Uso
degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, fotostampante, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie effettuate. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
CAPO XI
EDIFICI SCOLASTICI
Art.
40
Accesso
di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarrano nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso e i cancelli esterni.
4. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale o dell’ ASL possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento ed essere autorizzati dal Dirigente Scolastico; autorizzazione da esibirsi al fiduciario di plesso.
Art.
41
Accesso
e sosta
1. E' consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni diversamente abili per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
2. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
3. Nessun altro veicolo può avere accesso nelle aree scolastiche ad eccezione degli Scuolabus.
Art. 42
Utilizzo
1. Al di fuori dell’orario di lezione, i locali scolastici saranno disponibili per tutte le attività educative che il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti riterranno opportune, e per gli incontri e le iniziative di carattere culturale, civile o sindacale promosse dal personale della scuola. L’attuazione di queste modalità si atterrà all’art. 10 comma 6 del D.L.vo n° 297 del 16.4.1994.
2. I locali della scuola possono essere concessi per le assemblee degli insegnanti e dei genitori. L’autorizzazione deve essere richiesta in Dirigenza almeno sei giorni prima della data fissata per l’assemblea con l’indicazione dell’orario di utilizzo. I richiedenti si assumono la responsabilità della vigilanza e dell’ordinato svolgimento delle riunioni.
3. Ai sensi dell’art. 96 D. Leg.vo 297/94 gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico e nel periodo estivo solo per attività culturali, sociali e civili su richiesta dall’Ente locale proprietario per l’utilizzo in proprio o da parte di Associazioni o Enti che non perseguono finalità di lucro.
4. La concessione in uso è disposta dall’Ente locale, previo assenso vincolante del Consiglio di Istituto. L’Organo collegiale, per fornire l’assenso valuta la compatibilità con tutte le attività della scuola e prescrive idonee garanzie di sicurezza, di igiene e di vigilanza facendo salva la possibilità di revoca totale o parziale in caso di inadempienza alle prescrizioni e/o di sopravvenuta esigenza di utilizzo da parte della scuola. La richiesta dovrà contenere tutti i termini per poter esprimere il parere vincolante.
5. Il parere potrà essere espresso dal Dirigente Scolastico, nei limiti di cui ai precedenti punti 3 e 4, quando ne ravvisi l’urgenza per utilizzi che si esauriscano in una sola giornata.
5. L’Ente locale assume ogni e qualsiasi responsabilità per l’utilizzo in proprio o concesso a terzi nei confronti della scuola, ritenendosi, ad ogni fine ed effetto, ripreso in consegna l’edificio per il tempo di utilizzo.