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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10, comma 3,
lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del
DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001,
n. 44;
VALUTATA l’opportunità di
adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a sostituire integralmente
quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i
principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni
scolastiche a decorrere dall’1/9/2000;
EMANA
il seguente regolamento:
SEZIONE PRIMA
CAPO
I
ORGANI
COLLEGIALI
Art. 1
Convocazione
L'iniziativa della
convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta
Esecutiva.
L'atto di convocazione,
emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore
nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà
essere fatta col mezzo più rapido.
La convocazione deve
indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della
riunione e deve essere affissa all'albo.
Le riunioni devono avvenire
in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 2
Validità sedute
La seduta si apre all'ora
indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti
in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora
sostituiti.
Il numero legale deve
sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della
votazione.
Art. 3
Discussione ordine del
giorno
Il Presidente individua tra
i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta.
E' compito del Presidente
porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui
compaiono nell'avviso di
convocazione.
Gli argomenti indicati
nell’odg sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi
componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di
tutti i presenti.
Costituiscono eccezione al
comma precedente le deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su
proposta della G.E salvo che i componenti la giunta siano presenti.
L'ordine di trattazione
degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo
Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento
della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.
Art. 4
Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo
Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire,
secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli
argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà
di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente
Regolamento.
Art. 5
Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha
dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di
voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i
quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si
asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel
verbale della seduta.
Le votazioni sono indette
dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola
Art. 6
Votazioni
Le votazioni si effettuano
in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce,
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione è segreta
quando riguarda determinate o determinabili persone.
Le sole votazioni
concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema
delle schede segrete.
La votazione non può
validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
I consiglieri che
dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo
per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta
chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non
può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei
voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di
un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una
votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 7
Processo verbale
Nella prima parte del
verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta
verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei
presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).
Per ogni punto all'OdG si
indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito,
quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero
dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate
anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
Un membro dell’Organo
Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
I membri dell' Organo
Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da
trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute
degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine
numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I
verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno
scolastico.
I verbali delle sedute
degli Organi Collegiali possono:
-essere redatti
direttamente sul registro;
-se prodotti con programmi
informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e
vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
-se prodotti con programmi
informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno
essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
Il processo verbale viene
letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per
ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente
successiva.
Art. 8
Surroga di membri
cessati
Per la sostituzione dei
membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il
disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si
effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il
rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre
di ogni anno scolastico.
I membri subentranti
cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del
Consiglio.
Art. 9
Programmazione
Ciascuno degli Organi
Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di
realizzare, nei limiti del
possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a
date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui
sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni,
proposte o pareri.
Art. 10
Decadenza
I membri dell’Organo
Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza
giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le
giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 11
Dimissioni
I componenti eletti
dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le
dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale
prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può
invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che
l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono
definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della
presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo
Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo
Collegiale medesimo.
Art. 12
Norme di funzionamento
del Consiglio d’Istituto
1. La prima convocazione
del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il
C.d.I.. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio
Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i
genitori membri del Cd.I.. E' considerato eletto il genitore che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del C.d.I.
3. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà
più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione
finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.d.I. può deliberare
di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti
il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del
Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le
funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere
più anziano di età.
5. Il C.d.I. è convocato
dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente è tenuto a
disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della
Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del
C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri
possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione
successiva.
9. Il C.d.I. può invitare
esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre
costituire commissioni.
10. Il C.d.I., al fine di
rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine
di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni
nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti
scolastiche ed eventuali
esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono
avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I..; svolgono la
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo
stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro
coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono
pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di
commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.d.I.,
ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti
singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con
l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti
rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento
del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua
prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli
atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, della copia
integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle
deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. La copia della
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10
giorni.
17. I verbali sono
depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da
chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla
presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale
per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in
tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a
pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente
per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per
iscritto le giustificazioni
dell'assenza. Ove
risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal
C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate
saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute
ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere
decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso
la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I.
Art. 13
Norme di funzionamento
della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. Il C.d.I. nella prima
seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva nella composizione di
legge, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte
di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza
dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della
Giunta stessa.
3.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I..,
predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei
consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.
Art. 14
Norme di funzionamento
del Collegio dei Docenti
1. Il CD si insedia
all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale
delle Riunioni concordato ed
approvato prima dell'inizio
delle lezioni.
2. Le riunioni sono
convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario,
in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la
necessità e negli altri casi previsti.
3. Il CD, al fine di
rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine
di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni
nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le
commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale
sono state nominate.
Art. 15
Norme di funzionamento
del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
a) in periodi programmati,
ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta
da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un
periodo non superiore all'ultimo triennio;
b) alla conclusione
dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova
degli insegnanti, ai sensi degli artt.
438, 439 e 440 del D.L.vo
n. 297/94;
c) ogni qualvolta se ne
presenti la necessità.
Art. 16
Norme di funzionamento
dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1. Il Consiglio di Classe/
di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal DS o da un docente, suo
delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle
quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la
sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio si insedia
all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle
Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
CAPO II
DOCENTI
Art. 17
Indicazioni sui doveri
dei docenti
1. I docenti che accolgono
gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio
delle lezioni.
2. Il docente della prima
ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare
quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o
la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni
dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in
Presidenza il nominativo.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare
l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e
ammetterlo in classe.
4. Se un alunno richiede,
con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre
chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al fiduciario di plesso. Dopo
l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora
in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona che è venuta a
prelevarlo.
5. I docenti devono
predisporre per classe un elenco degli alunni completo da inserire nel
registro di classe e sul registro personale, gli indirizzi ed i numeri
telefonici sono disponibili in segreteria.
6. I docenti indicano
sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.
7. I docenti hanno cura di
non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
8. Durante l'intervallo i
docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre
classi.
9. Durante le ore di
lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Se un docente deve
eccezionalmente, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre
che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla
classe.
11. In occasione di uscite o per trasferimenti in
palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale
scolastico chiuso nelle borse.
12. Al termine delle
lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in
ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
13. Gli insegnanti
accompagnano la classe in fila all'uscita, ad eccezione della scuola
dell’infanzia dove gli alunni che viaggiano con gli scuolabus saranno
accompagnati dai collaboratori scolastici.
14. I docenti devono
prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle
tematiche della sicurezza.
15. E' assolutamente
vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano
rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente
atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni
attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta,
farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie
che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
16. E' assolutamente
vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di
fuga e le uscite di sicurezza.
17. Non è consentito, per
ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre,
sia in aula che in qualunque altra zona dell'edifìcio scolastico accessibile
agli alunni.
18. I docenti, ove
accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in
Presidenza ed adoperarsi alla prevenzione adottando temporaneamente misure
idonee.
19. Eventuali danni
riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni provocati vengono
risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli
insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i
genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
20. I docenti hanno facoltà
di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie
nell'ottica di un rapporto
scuola/famiglia più
trasparente e fattivo.
21. Ogni docente apporrà la
propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso
tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti
nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
22. I docenti non possono
utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
23. I docenti non possono
utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
24. I docenti devono
informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari, che
saranno svolte .
25. Il ricorso alla
Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in
quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'Ufficio
di Presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa
impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può
costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di
difficoltà.
26. I registri devono
essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto
personale a disposizione della presidenza.
27. Gli insegnanti presenti alla mensa
abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le
mani....) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno
ad un corretto comportamento.
28. Gli insegnanti
accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinchè gli alunni
siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.
29. Infortuni o malori degli alunni:
Nell'eventualità che si verifichi un infortunio
tale da non poter essere risolto con un semplice intervento (disinfezione
ecc...) oppure un malore, gli operatori scolastici, valutata la gravità del
caso, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
- chiedere
l'eventuale intervento del pronto soccorso o di un medico;
- contattare
telefonicamente la famiglia;
- informare il
capo d'Istituto (segreteria).
Di norma l'alunno dovrà essere accompagnato al
pronto soccorso da un genitore o familiare. In caso di non reperibilità di
quest'ultimo dovrà provvedere un operatore scolastico. E' da evitarsi, per
quanto possibile, che l'insegnante sia costretto ad abbandonare, anche
temporaneamente, la propria classe.
Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità,
occorre:
a)
inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice entro 3 giorni e nei
dovuti termini all’INAIL a cura dell'Ufficio di segreteria
b) (a cura
dell'insegnante)scrivere la relazione sull'infortunio entro tre giorni. I
modelli sono disponibili presso i coordinatori di plesso.
Nella relazione dovranno essere contenuti i
seguenti elementi:
- nome e cognome dell'infortunato classe e
scuola, - puntuale descrizione del fatto che ha determinato l'infortunio, -
giorno, luogo, ora in cui è avvenuto l'infortunio, - attività che si stava
svolgendo, - persone responsabili presenti ed eventuali testimoni, - entità
dell'infortunio e dichiarazione del medico.
c) Invitare i
genitori a recarsi presso
la Presidenza per controfirmare la denuncia, consegnare il
certificato medico, firmare le dichiarazioni allegate alla denuncia stessa.
30. Gli operatori scolastici non sono autorizzati
a somministrare alcun medicinale agli alunni se non viene loro espressamente
richiesto dai genitori.
CAPO III
PERSONALE
AMMINISTRATIVO
Art. 18
Doveri del personale
amministrativo
1. Il ruolo del personale
amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e
la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e
l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale
amministrativo al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione
Scolastica e il loro nome.
3. Non può utilizzare i
telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con
l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
5. Collabora con i docenti.
6. La qualità del rapporto
col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il
processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla
scuola si muovono.
7. Il personale
amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza
in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
CAPO IV
COLLABORATORI SCOLASTICI
Art. 19
Norme di comportamento e
doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori
scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni,
nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza
in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici
devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e
collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori
scolastici:
a) devono vigilare
sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
b) sono facilmente
reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
c) collaborano al
complessivo funzionamento didattico e formativo;
d) comunicano
immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale
assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti
incustodita;
e) collaborano con gli
insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella
predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
f) favoriscono
l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
g) vigilano sulla sicurezza
ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri
locali;
h) riaccompagnano nelle
loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi,
sostano nei corridoi;
i) sorvegliano gli alunni
in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento
momentaneo dell'insegnante;
l) impediscono, con le
buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo
nel corridoio di propria
pertinenza, riconducendoli
con garbo e intelligenza alle loro classi;
m) sono sempre tolleranti e
disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della
scuola è quella di educare
specialmente quegli allievi
che ne hanno più bisogno;
n) evitano di parlare ad
alta voce;
o) tengono i servizi
igienici sempre decorosi e accessibili;
p) provvedono alla tenuta
in ordine dei servizi, dei laboratori e degli spazi di pertinenza;
q) non si allontanano dal
posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o
dal Dirigente Scolastico;
r) invitano tutte le
persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente
Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati
sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da
insegnamento;
s) prendono visione del
calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o
dei consigli di istituto,
tenendosi aggiornati circa
l'effettuazione del necessario servizio;
t) sorvegliano l'uscita
delle classi dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
4. Ove accertino situazioni
di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in Segreteria.
Segnalano, sempre in
segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di
procedere alla sostituzione.
5. Accolgono il genitore
dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita
anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un
docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno,
dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul
registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire
anticipatamente potrà lasciare la scuola.
6. Al termine del servizio
tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio
addetti dovranno controllare, dopo aver riordinato, quanto segue:
a. che tutte le luci siano
spente;
b. che tutti i rubinetti
dei servizi igienici siano ben chiusi;
c. che siano chiuse le
porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
d. che ogni cosa sia al
proprio posto e in perfetto ordine;
e. che vengano chiuse le
porte e i cancelli della scuola;
f. gli ausiliari addetti
agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
7. Devono apporre la
propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o
inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente
notificati al personale tutto.
8. E' fatto obbligo ai
collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle
vie di esodo.
CAPO V
SICUREZZA
Art. 20
Norme generali di
comportamento del personale
1. Tenere un contegno
corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre
o arrecare danno ai colleghi di lavoro;
2. Attenersi
scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
3. Osservare
scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene
richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
4. Non usare macchine,
impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
5. Non eseguire operazioni
o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta
conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;
6. Per accedere agli
scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E'
opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti
o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale
semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle
persone;
7. Non rimuovere gli
estintori dalla posizione segnalata;
8. Depositare i materiali
nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o
impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al
transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in
prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in
generale la normale circolazione;
9. Ogni contenitore deve
riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
10. Non utilizzare
bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare
quelle vuote sul posto di lavoro;
11. Segnalare
tempestivamente al fiduciario di plesso ogni eventuale anomalia o condizione
di pericolo rilevata;
12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed
esattamente ai Dirigente sulle circostanze dell'evento;
13. Se viene usato il
materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
14. Non circolare né
sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato
motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle
zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;
15. Mantenere pulito ed in
ordine il proprio posto di lavoro;
16. Disporre in modo
ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
17. Adoperare gli attrezzi
solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso
di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di
apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
18. Mantenere i
videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia
delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si
rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;
19. In caso di movimentazione manuale di materiali
(risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia
rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe.
Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti
di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso
ripartito sulle braccia.
20. Manipolare vetri o
materiale pungente con i guanti;
21. Negli armadi o negli
scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
22. Non dare in uso scale,
utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare
nella scuola;
23. Negli archivi il
materiale va depositato lasciando corridoi di
90 cm;
24. Riporre le chiavi nelle
apposite bacheche, dopo l'uso;
25. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve
avvenire prima dell'inizio delle lezioni.
26. L’osservanza degli
obblighi previsti nel Regolamento di disciplina degli studenti.
CAPO VI
COMUNICAZIONI
Art. 21
Distribuzione materiale
informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale
informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o
comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la
possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale
utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto
del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre,
ricerche).
3. E' garantita la
possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni
culturali, ecc. ...
4. La scuola non consente
la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e
speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico
disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si
prevede di:
a) distribuire tutto il
materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola;
b) autorizzare la
distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti Istituzionali;
c) autorizzare la
distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul
territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano
stipulato accordi di collaborazione con
la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art. 22
Comunicazioni docenti -
genitori
1. Nell'orario di servizio
mensile di ogni docente della scuola secondaria di 1° grado è prevista
un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori.
2. Sono programmati
annualmente incontri collettivi pomeridiani e individuali delle famiglie con
gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità,
verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative,
secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno.
Saranno consegnate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e sarà data
informazione su quelle bimestrali accompagnate dalla eventuale segnalazione
degli interventi di recupero che l'alunno deve sostenere.
Art. 23
Informazione sul Piano
dell'offerta formativa
1. All'inizio dell'anno
scolastico il coordinatore di classe illustra agli studenti ed alle famiglie
le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di
tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o
opzionali.
2. Le attività didattiche
aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che
tengano conto dei ritmi di
apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli
alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate
in lettura nelle classi ed inserite sul Sito Internet dell’Istituto. Su
richiesta dei genitori è possibile comunicarle via e-mail . In forma
ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare
per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti.
4. Il Piano dell’Offerta
Formativa , la Carta
dei servizi, il Regolamento d’Istituto e l’allegato regolamento di
disciplina sono inseriti sul Sito dell’Istituzione Scolastica.
CAPO VII
USCITE
DIDATTICHE
Art. 24
Generalità
1. L’intera gestione delle
visite guidate e dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia
decisionale e nella responsabilità degli Organi di autogoverno
dell’Istituzione Scolastica. Pertanto
la Scuola
ne determina autonomamente la destinazione e la durata, nonché il periodo
temporale più opportuno, sicuro e agevole al fine di una piena e
didatticamente feconda fruizione.
2. Le iniziative in
argomento possono essere – in linea di massima – ricondotte alle seguenti
tipologie:
-viaggi di istruzione e
visite d’integrazione culturale, finalizzate a promuovere negli alunni una
maggiore conoscenza del Paese, la partecipazione a manifestazioni culturali
o concorsi, la visita a complessi aziendali, mostre, località di interesse
storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici e
formativi di ciascun corso di studi;
-Viaggi e visite nei parchi
e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in
cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
-Viaggi connessi con
attività sportive, che devono essere anch’essi di valenza formativa, anche
sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia
manifestazioni sportive scolastiche, settimane bianche nonché le attività in
ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere
sociale.
Art. 25
Definizioni
1. Sono
considerate visite guidate le uscite, le escursioni, le giornate ecologiche,
… entro il limite territoriale della Provincia e Province limitrofe.
2. Sono
considerati viaggi d’istruzione tutte le uscite oltre questo limite.
Art. 26
Progettazione
1. Tutte le iniziative
devono essere comprese nella programmazione didattica della scuola e
coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun segmento
scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte
alla promozione personale e culturale degli alunni e alla loro piena
integrazione scolastica e sociale.
2. Tutte le iniziative
devono essere economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie e
devono presentare ampie garanzie di sicurezza.
3. Le visite guidate, i
viaggi di istruzione ed i viaggi connessi con le attività sportive hanno lo
scopo di integrare la normale attività della scuola migliorando l’offerta
formativa. Esse devono rientrare nella progettazione didattica ed educativa
del collegio docenti, sia come occasione utile a favorire esperienze
significativa per la formazione integrale della personalità degli studenti e
per il loro arricchimento culturale, sia come momento di apertura verso
realtà territoriali, ambientali e sociali diverse da quelle abituali.
4. Con congruo anticipo
devono essere comunicate le date delle uscite in segreteria per gli
adempimenti amministrativi conseguenti.
Art. 27
Organizzazione
1. Sul piano organizzativo,
ogni uscita deve essere attentamente preparata con particolare riferimento a
meta, itinerario, spesa da affrontare e mezzo di trasporto, acquisendo
l’autorizzazione scritta dei Genitori e un documento di viaggio per ogni
partecipante. Sul piano culturale e didattico essa va preparata dai docenti
accompagnatori facendo uso di materiale illustrativo e di alcune modalità
didattiche ordinarie e straordinarie: discussione, ricerche di
approfondimento, intervento di esperti, … Ogni iniziativa deve essere
illustrata ai genitori, al Consiglio di Interclasse e di Classe e sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Istituto. Ciò naturalmente non esclude che
il Collegio dei Docenti sia chiamato a pronunciarsi o se ne renda promotore.
2. I viaggi di istruzione -
attuati come parte integrante della programmazione didattica – vanno
organizzati per classi, e pertanto, è da evitarne lo svolgimento ove non
possa essere assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni che
compongono la scolaresca.
3. Ai fini della vigilanza
e della sicurezza dovranno essere garantiti non meno di 2 insegnanti
accompagnatori per viaggio, 1 insegnante accompagnatore ogni 15 alunni
circa, e l’insegnante di sostegno o suo sostituto nel caso sia presente un
alunno portatore di handicap (quantomeno 1 insegnante ogni 2 alunni
portatori di handicap) i quali provvederanno a sottoscrivere la
dichiarazione di assunzione di responsabilità. Il buonsenso sarà regola di
base per stabilire ulteriori necessità.
4. I Genitori
Rappresentanti o loro sostituti, possono partecipare ai viaggi di istruzione
ove il corpo docente ne faccia esplicita richiesta, previa acquisizione di
garanzie assicurative in ordine a infortuni e responsabilità civile.
5. Deve essere evitata, con
opportuni interventi del Capo di Istituto, l’esclusione di alunni per motivi
economici.
Art. 28
Limiti
1. Nell’arco di
un anno scolastico una classe può effettuare un viaggio di istruzione e
massimo tre visite guidate.
2. Le uscite
non vanno programmate, per ragioni di sicurezza, nelle giornate prefestive e
nei periodi elettorali.
3. Ai sensi
della C.M. 291/92 e segg. ed in considerazione delle diverse età
degli alunni di scuola materna, Primaria e media e quindi del diverso grado
di faticabilità degli stessi, il Consiglio autorizzerà di norma i viaggi di
istruzione secondo i seguenti criteri:
-la scuola
dell’infanzia può effettuare le uscite entro i Comuni di pertinenza
dell’Istituto Comprensivo e per la durata di un giorno;
-la scuola
primaria può effettuare le uscite entro
la Regione
e per la durata di un giorno;
-la scuola
secondaria di primo grado può effettuare le uscite su tutto il territorio
nazionale e relativamente alle classi terze, per un arco di tempo superiore
alla giornata.
4. Il Consiglio non
accoglierà richieste di iniziative che risultassero non rispondenti ai
criteri indicati nel presente Capo ed in linea con i suggerimenti operativi
di cui alle C.M. 253/91, 291/92 e segg., ma soprattutto
alle reali esigenze didattiche della classe.
5.
L’autorizzazione può essere anche data dal Capo d’Istituto per progetti
specifici previsti nel P.O.F. o per manifestazioni e/o premiazioni che si
esauriscono nell’ambito di una giornata.
CAPO VIII
GENITORI
Art. 29
Indicazioni
1. I genitori sono i
responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli
e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante
compito.
2. Sarebbe opportuno che i
genitori cercassero di:
a) trasmettere ai ragazzi
che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la
loro formazione culturale;
b) stabilire rapporti
corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca
fiducia e di fattivo sostegno;
c) controllare, leggere e
firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul
diario;
d) partecipare con
regolarità alle riunioni previste;
e) favorire la
partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
f) osservare le modalità di
giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
g) sostenere gli Insegnanti
controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
h) educare ad un
comportamento corretto durante la mensa.
3. Gli insegnanti sono
disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti
per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal
senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli
alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare
situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di
convocazione.
4. In caso di sciopero del personale la scuola
avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non
sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E'
possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in
gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori
scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque
impartite opportune disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere
vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono
invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle
assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni
di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione
o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
Art. 30
Diritto di Assemblea
1. I genitori, allo scopo
di rendere veramente valido il concetto di "comunità educante" nel rapporto
"scuola e famiglia", hanno il diritto-dovere di partecipare con
responsabilità alle varie attività dell'Istituto ed eleggono i propri
rappresentanti nel Consiglio d' Istituto e nei Consigli di Classe.
2. I rappresentanti dei
genitori nei consigli di classe possono costituire un comitato, che ha la
facoltà di convocare l'assemblea dei genitori. Le assemblee dei genitori
possono essere di classe o d'Istituto. L'assemblea dei genitori deve darsi
un regolamento, che verrà inviato per conoscenza al Consiglio d'Istituto.
L'assemblea ed il comitato dei genitori non sono organi deliberanti, ma
possono delegare i loro rappresentanti nei consigli di classe e di istituto,
a fornire suggerimenti, indicazioni, proposte su problemi scolastici al fine
di un miglior funzionamento dell'Istituto.
3. I genitori degli alunni
hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994,
n. 297. Possono parteciparvi il Dirigente Scolastico e i docenti con diritto
di parola.
Art. 31
Accesso dei genitori nei
locali scolastici
1. Non è consentita per
nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi
all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza
della Scuola Materna.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le
attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di ingresso
posticipato/uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si
asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica
anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni
possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei
docenti.
CAPO IX
MENSA
Art. 32
Norme sul servizio mensa
1. Gli alunni che non
usufruiscono, occasionalmente, del servizio mensa devono giustificare
l’assenza sul libretto personale e devono essere prelevati dai genitori o da
altra persona maggiorenne, delegata per iscritto.
2. L'Istituzione Scolastica non consente agli alunni
che non usufruiscono del servizio mensa, di sostare nel cortile della scuola
prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane e non potrà assicurare alcuna
vigilanza ,quindi non se ne assume la responsabilità.
3. L'attività Mensa è da intendersi come momento
pienamente educativo e opportunità formativa. Per l'intervallo del dopo
mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.
CAPO X
LABORATORI
Art. 33
Uso dei laboratori e
aule speciali
1. I laboratori e le aule
speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno
alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed
ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i
registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso,
proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di
attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di
laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte
delle classi e con il Dirigente
Scolastico le modalità ed i
criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle
attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di
turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza
lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per
l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di
individuare eventuali responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali
sarà affisso a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità
inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto
riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di
realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei
limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule
speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro
controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli
strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di
ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni
singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione
dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
Art. 34
Sussidi didattici
La scuola è fornita di
sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è
esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne
specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti,
gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena
efficienza dei sussidi.
Art. 35
Diritto d'autore
Il materiale cartaceo,
audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore,
quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o
duplicazione dello stesso.
Art. 36
Sala e strutture
audiovisive
La prenotazione per
l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente
alla settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora
di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede
collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla
classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine,
alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.
Art. 37
Uso esterno della
strumentazione tecnica
(macchine fotografiche,
telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
L'utilizzo esterno della
strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente
Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati
tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna
dell'attrezzatura l'incaricato provvederà alla rapida verifica di
funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre
sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali
segnalazioni di danno.
Art. 38
Utilizzo delle
infrastrutture sportive dell'Istituto
1. Il Dirigente Scolastico
nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili
dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla
predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole
infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative
extracurricolari.
2. La palestra e le sue
attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per
ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le
scarpe da ginnastica.
Art. 39
Uso degli strumenti di
scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature
dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice,
fotostampante, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo,
possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di
esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della
scuola per scopi personali.
2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza
e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al personale incaricato.
3. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il
materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
5. I collaboratori
scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la
classe, il richiedente, il numero di fotocopie effettuate. Il materiale
cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i
richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o
duplicazione dello stesso.
CAPO XI
EDIFICI
SCOLASTICI
Art. 40
Accesso di estranei ai
locali scolastici
1. Qualora i docenti
ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a
supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta,
l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarrano nei
locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di
vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona
estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si
svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli
alunni verranno chiuse le porte d'accesso e i cancelli esterni.
4. I tecnici che operano
alle dipendenze della Amministrazione Comunale o dell’ ASL possono accedere
ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
5. I signori rappresentanti
ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di
riconoscimento ed essere autorizzati dal Dirigente Scolastico;
autorizzazione da esibirsi al fiduciario di plesso.
Art. 41
Accesso e sosta
1. E' consentito, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'accesso con la macchina nel
cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni
diversamente abili per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal
flusso degli altri alunni.
2. I veicoli degli
operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree
procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
3. Nessun altro veicolo può
avere accesso nelle aree scolastiche ad eccezione degli Scuolabus.
Art. 42
Utilizzo
1. Al di fuori dell’orario
di lezione, i locali scolastici saranno disponibili per tutte le attività
educative che il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti riterranno
opportune, e per gli incontri e le iniziative di carattere culturale, civile
o sindacale promosse dal personale della scuola. L’attuazione di queste
modalità si atterrà all’art. 10 comma 6 del D.L.vo n° 297 del 16.4.1994.
2. I locali della scuola
possono essere concessi per le assemblee degli insegnanti e dei genitori.
L’autorizzazione deve essere richiesta in Dirigenza almeno sei giorni prima
della data fissata per l’assemblea con l’indicazione dell’orario di
utilizzo. I richiedenti si assumono la responsabilità della vigilanza e
dell’ordinato svolgimento delle riunioni.
3. Ai sensi dell’art. 96 D.
Leg.vo 297/94 gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico e nel periodo estivo
solo per attività culturali, sociali e civili su richiesta dall’Ente locale
proprietario per l’utilizzo in proprio o da parte di Associazioni o Enti che
non perseguono finalità di lucro.
4. La concessione in uso è
disposta dall’Ente locale, previo assenso vincolante del Consiglio di
Istituto. L’Organo collegiale, per fornire l’assenso valuta la compatibilità
con tutte le attività della scuola e prescrive idonee garanzie di sicurezza,
di igiene e di vigilanza facendo salva la possibilità di revoca totale o
parziale in caso di inadempienza alle prescrizioni e/o di sopravvenuta
esigenza di utilizzo da parte della scuola. La richiesta dovrà contenere
tutti i termini per poter esprimere il parere vincolante.
5. Il parere potrà essere
espresso dal Dirigente Scolastico, nei limiti di cui ai precedenti punti 3 e
4, quando ne ravvisi l’urgenza per utilizzi che si esauriscano in una sola
giornata.
5. L’Ente locale assume
ogni e qualsiasi responsabilità per l’utilizzo in proprio o concesso a terzi
nei confronti della scuola, ritenendosi, ad ogni fine ed effetto, ripreso in
consegna l’edificio per il tempo di utilizzo. |